01| TRASPARENZA
Si riepilogano di seguito le principali disposizioni di legge e regolamento in materia di trasparenza poste a tutela della clientela.
DIRITTI DEL CLIENTE
Il Cliente ha diritto:
1. di essere informato sui principali rischi di carattere generale o specifico connessi all’operazione;
2. di essere informato sulle procedure di reclamo;
3. di ricevere un esemplare originale del contratto stipulato;
4. di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, almeno una volta all'anno, mediante una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto;
5. nel caso di variazioni unilaterali normative, apportate alle clausole dello specifico contratto, o economiche in senso peggiorativo per il Cliente, di ricevere comunicazione per iscritto nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
6. di recedere dal contratto, nel caso di variazioni unilaterali non generalizzate delle condizioni contrattuali, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione;
7. nel caso di variazioni contrattuali generalizzate, di essere avvisato mediante affissione, presso tutte le Filiali in luogo ben visibile al pubblico e con la chiara indicazione della normativa vigente in materia, emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Le variazioni unilaterali generalizzate dovranno comunque essere comunicate individualmente al Cliente, alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche, anche al fine di consentire allo stesso l’esercizio del diritto di recesso con le modalità previste dall’Autorità di Vigilanza, entro 60 giorni;
8. di ottenere, se esercita il diritto di recesso a seguito di variazione unilaterale, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, in sede di liquidazione del rapporto;
9. di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia dei contratti e della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; il medesimo diritto spetta a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 36 comma 7, della LISF;
10. di avere a disposizione e richiedere copia di questo Avviso.
OBBLIGHI DELLA BANCA
La Banca:
1. ha l'obbligo di redigere in forma scritta i contratti, salvo i casi normativamente stabiliti;
2. ha il dovere di informare il cliente sulle variazioni contrattuali unilaterali, al fine di consentire il diritto di recesso;
3. deve rendere riconoscibile la pubblicità e gli annunci pubblicitari;
4. ha l'obbligo di specificare, per le condizioni contrattuali, il riferimento esplicito alle modalità da seguire ed ai documenti da consultare per poter acquisire un’informazione completa ed idonea per una conoscenza adeguata del prodotto o del servizio bancario pubblicizzato.
Informazioni:
Per informazioni generali su prodotti e servizi, il Cliente può rivolgersi presso qualsiasi Filiale nonché consultare il presente sito